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Luigi Arrica‘s insight:
Con la circolare 28/E del 22/08/2013 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’art. 51-bis c.4 del D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013, ammettendo alla presentazione del modello 730 anche i soggetti che, pur titolari di un reddito di lavoro dipendente o assimilati, si trovano privi di un sostituto d’imposta (datore di lavoro) per le operazioni di conguaglio.
Ora potranno, alternativamente alla presentazione del modello Unico, presentare comunque il modello 730 entro il 30 settembre 2013 già dal periodo d’imposta 2012 (se a credito), ed ottenere il rimborso delle somme a credito attraverso un iter più rapido e snello del canale tradizionale.
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